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Accordo tra Italia e Cina.
Siglato l'accordo per regolare gli investimenti
Export cinese nei mercati italiani.
Documento Istat sulla crescita dell'export cinese
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utente :  - 28/04/2009 - 10.07
Accordo tra Italia e Cina
Accordo tra Italia e Cina
Siglato l'accordo per regolare gli investimenti
Il Governo detto Repubblica Italiana ed il Governo detta Repubblica Popolare Cinese DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi, INTENZIONATI e creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti e società di ciascun Paese nel territorio dell’altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di tali Investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due Paesi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1:
Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e società dell’altra Parte Contraente, consentirà tali Investimenti in conformità con le leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Articolo 2
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:
a) le proprietà di beni immobili e mobili e nonchè ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l’usufrutto e diritti simili;
b) le quote societarie e altri tipi di partecipazione;
c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
d) i diritti d’autore, di proprietà industriale (compresi i marchi), i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
e) le concessioni di legge comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorte naturali.
Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.
2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, "royalties", emolumenti e altri proventi legittimi.
3) Il termine "investitore" indica ogni residente o società di ciascuna delle parti contraenti che effettua investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente.
4) Il termine "residente" indica ogni persona fisica che in conformità con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, ?considerata cittadina di tale Paese.
5) Il termine "società indica ogni persona giuridica costituita nel territorio di ciascuna Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.

Articolo 3
1) Il trattamento accordato agli Investimenti da parte di residenti o società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli Investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo.
2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con Investimenti di residenti o società di ogni Paese Terzo.
3) Il trattamento sopra indicato, non si estenderà ai vantaggi accordati ai residenti ed alle società in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio, o in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera.

Articolo 4
1) Gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2) Ogni Parte Contraente può per pubblico interesse, espropriare, nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti o società dell’ altra Parte Contraente. Tuttavia l’indennizzo sarà concesso. L’indennizzo sarà equivalente al valore degli investimenti al tempo in cui l’espropriazione è stata dichiarata. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.
3) Ove gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato a residenti o società di ogni Paese Terzo.
4) Residenti e società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell’altra Parte Contraente in relazione atto fattispecie contemplate nel presente articolo.

Articolo 5
1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell’ art. 4 in merito alla conformità dell’espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l’espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l’espropriazione.
2) La controversia sull'ammontare dell’indennizzo menzionato al comma 2 dell’art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art.5) del Protocollo.

Articolo 6
Ogni Parte Contraente assicurerà nell'ambito delle sue leggi e regolamenti il libero trasferimento dei beni relativi all’investimento operato nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:
1) proventi;
2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d ed e del comma 1 dell’art.2;
3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;
4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell ‘investimento nel territorio dell’altra Parte Contraente;
6) Il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell’ investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell’art.4.
Ai residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell’altra Parte Contraente in connessione ad un investimento sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese di mantenimento effettuate in loco.

Articolo 7
Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi inviati nel territorio dell’altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base detto garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e tale surroga della prima Parte Contraente in tali diritti.
I diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.

Articolo 8
I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l’assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.


Articolo 9
Se il trattamento che dove essere accordato da una Parte Contraente al residenti o società dell’altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento più favorevole potrà essere concesso.

Articolo 10
Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell’entrata in vigore di questo Accordo da residenti o Società della Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Repubblica Italiana in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonchè agli Investimenti di residenti o società della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Popolare Cinese in conformità con le sue Leggi e regolamenti in vigore.

Articolo 11
1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all’interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due parti attraverso i canali diplomatici.
2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l’altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.
3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue: Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.
4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni parte Contraente può in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte di Giustizia internazionale a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità e che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.
5) Il Tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Il Tribunale arbitrale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.
6) Ogni Parte Contraente sopporterà le spese del suo membro e del suo patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le Parti Contraenti.

Articolo 12
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall’assenza di relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 13
1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne.

Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.

fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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