|
|
|
Accordo tra Italia e Cina
|
Siglato l'accordo per regolare gli investimenti
|
Il Governo detto Repubblica Italiana ed il Governo detta Repubblica
Popolare Cinese DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica
fra i due Paesi, INTENZIONATI e creare favorevoli condizioni per gli
investimenti di residenti e società di ciascun Paese nel territorio
dell’altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di
tali Investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due
Paesi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1: Ciascuna Parte Contraente
promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo
territorio da parte di residenti e società dell’altra Parte Contraente,
consentirà tali Investimenti in conformità con le leggi e regolamenti
ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.
Articolo 2
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego
patrimoniale consentito in conformità con relative leggi e regolamenti
di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non
esclusivamente:
a) le proprietà di beni immobili e mobili e nonchè ogni altro diritto
in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l’usufrutto e diritti
simili;
b) le quote societarie e altri tipi di partecipazione;
c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
d) i diritti d’autore, di proprietà industriale (compresi i marchi), i
processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
e) le concessioni di legge comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorte naturali.
Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non
avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.
2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un
investimento per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti,
interessi, utili di capitale, dividendi, "royalties", emolumenti e
altri proventi legittimi.
3) Il termine "investitore" indica ogni residente o società di ciascuna
delle parti contraenti che effettua investimenti nel territorio
dell’altra Parte Contraente.
4) Il termine "residente" indica ogni persona fisica che in conformità
con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, ?considerata
cittadina di tale Paese.
5) Il termine "società indica ogni persona giuridica costituita nel
territorio di ciascuna Parte Contraente in conformità con le sue leggi
e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.
Articolo 3
1) Il trattamento accordato agli Investimenti da parte di residenti o
società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte
Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli
Investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo.
2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti
di residenti o società di ciascuna Parte Contraente non sarà meno
favorevole di quello accordato alle attività connesse con Investimenti
di residenti o società di ogni Paese Terzo.
3) Il trattamento sopra indicato, non si estenderà ai vantaggi
accordati ai residenti ed alle società in base all'appartenenza di
quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona
di Libero Scambio, o in base ad un accordo concluso fra quella Parte
Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per
facilitare gli scambi di frontiera.
Articolo 4
1) Gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente
godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2) Ogni Parte Contraente può per pubblico interesse, espropriare,
nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti
nel suo territorio da parte di residenti o società dell’ altra Parte
Contraente. Tuttavia l’indennizzo sarà concesso. L’indennizzo sarà
equivalente al valore degli investimenti al tempo in cui
l’espropriazione è stata dichiarata. Il pagamento relativo sarà in
valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.
3) Ove gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte
Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti
armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio
dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno
favorevole di quello accordato a residenti o società di ogni Paese
Terzo.
4) Residenti e società di ciascuna Parte Contraente godranno del
trattamento della nazione più favorita nel territorio dell’altra Parte
Contraente in relazione atto fattispecie contemplate nel presente
articolo.
Articolo 5
1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell’ art. 4 in
merito alla conformità dell’espropriazione con le leggi ed i
regolamenti della Parte Contraente che ha operato l’espropriazione
possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al
Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato
l’espropriazione.
2) La controversia sull'ammontare dell’indennizzo menzionato al comma 2
dell’art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4
(Ad art.5) del Protocollo.
Articolo 6
Ogni Parte Contraente assicurerà nell'ambito delle sue leggi e
regolamenti il libero trasferimento dei beni relativi all’investimento
operato nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte
Contraente, che sono i seguenti:
1) proventi;
2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d ed e del comma 1 dell’art.2;
3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;
4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell ‘investimento nel territorio dell’altra Parte Contraente;
6) Il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell’
investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento
menzionato al comma 3 dell’art.4.
Ai residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio
dell’altra Parte Contraente in connessione ad un investimento sarà
permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio
salario dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese
di mantenimento effettuate in loco.
Articolo 7
Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di
garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento
da parte dei suoi inviati nel territorio dell’altra Parte Contraente ed
abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base detto
garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei
diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e tale surroga
della prima Parte Contraente in tali diritti.
I diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i
diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il
trasferimento del pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a
seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4
e 6.
Articolo 8
I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza
indebito ritardo dopo l’assolvimento degli obblighi fiscali. Tali
trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio
ufficiale applicabile alla data del trasferimento.
Articolo 9
Se il trattamento che dove essere accordato da una Parte Contraente al
residenti o società dell’altra Parte Contraente, in conformità con le
sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, è più
favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento più
favorevole potrà essere concesso.
Articolo 10
Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati
prima dell’entrata in vigore di questo Accordo da residenti o Società
della Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Repubblica
Italiana in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonchè
agli Investimenti di residenti o società della Repubblica Italiana nel
territorio della Repubblica Popolare Cinese in conformità con le sue
Leggi e regolamenti in vigore.
Articolo 11
1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito
all’interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno
composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra
le due parti attraverso i canali diplomatici.
2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi
dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto
l’altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle
Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale
arbitrale internazionale ad hoc.
3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà
composto come segue: Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri.
Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di
comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese
che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il
terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue
le Parti Contraenti.
4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate
nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni
parte Contraente può in assenza di ogni altra intesa, invitare il
Presidente della Corte di Giustizia internazionale a provvedere alle
nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la
cittadinanza di una Parte Contraente o non sia in grado di provvedere
alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice
Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità e che non sia
cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.
5) Il Tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Il Tribunale
arbitrale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale
decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.
6) Ogni Parte Contraente sopporterà le spese del suo membro e del suo
patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente
ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le
Parti Contraenti.
Articolo 12
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili
indipendentemente dall’assenza di relazioni diplomatiche o consolari.
Articolo 13
1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra
le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure
interne.
Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in
vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo
denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno
prima della sua scadenza.
fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
|
|